COMMENTO ALLE N. 3 NOTE INTERPRETATIVE DEL CNDCEC

Il CNDCEC specifica quindi l’estraneità della figura del revisore legale dall’alveo dei soggetti richiamati dal comma 3, art. 6, Dl. n. 78/10.I documenti interpretativi sono i seguenti:

  1. Non applicabilità della riduzione del compenso dei revisori degli Enti Locali in relazione all’art.6 comma 3 del d.l. 78/2011.
  2. Non applicabilità della riduzione del 10% ai componenti dei collegi sindacali delle società “pubbliche”. DEI COLLEGI SINDACALI DELLE SOCIETA PUBBLICHE
  3. Non gratuità delle prestazioni per i revisori degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.

Il primo documento del CNDCEC si concentra sull’art. 6, comma 3 del DL 78/2010, in cui si dispone che, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 58 della L. 266/2005, a partire dal 1° gennaio 2011 indennità, compensi, gettoni, retribuzioni, corrisposti dagli enti locali “ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo”, sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, e non potranno superare il tetto così.determinato.fino.al.31.dicembre.2013.

Il CNDCEC sottolinea che, ai sensi dell’art. 241 del TUEL, il compenso dell’organo di revisione è deliberato dal Consiglio all’atto della nomina, entro i limiti massimi del compenso base, stabiliti con decreto ministeriale, che va aggiornato ogni triennio: l’ultimo aggiornamento è stato  stabilito dal DM 20 maggio 2005.

Il documento precisa che l’organo di revisione non può essere compreso tra gli organi di amministrazione, indirizzo e controllo, in quanto definito dal TUEL “organo di revisione economico-finanziaria”: risulta cioè investito di molteplici funzioni che comprendono collaborazione, vigilanza, attestazione dei risultati, referto e verifiche periodiche di cassa, e non va confuso con un organo di controllo, né interno, né esterno all’ente locale. Il revisore unico, nominato negli enti con meno di 15.000 abitanti, non può inoltre essere compreso tra gli organi collegiali, in quanto è senza dubbio un organo monocratico. Il revisore è “eletto” o “nominato” dal Consiglio dell’ente e non è nemmeno titolare di incarichi, perché assume obblighi e responsabilità nell’interesse. pubblico sulla  sana e corretta gestione dell’ente.
Il CNDCEC sottolinea altresì che il legislatore, quando ha voluto comprendere in vincoli elimitazioni di spesa l’organo di revisione, lo ha esplicitamente indicato, come nel successivocomma 5 dell’art. 6 del DL 78/2010. In ogni caso, qualora si volesse ritenere applicabile la riduzione, dovrebbero ritenersi da ridurre i compensi base stabiliti dal decreto 20 maggio 2005, ai sensi dell’art. 241 del TUEL, e non quelli stabiliti dal Consiglio all’atto della nomina precedente il 30 maggio 2010.

Il secondo documento si sofferma invece sull’art. 6, comma 6 del citato DL, che prevede una riduzione del 10%, a decorrere dalla prima scadenza, del compenso indicato nell’art. 2389, comma 1 c.c., percepito dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e di quelle possedute in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche. Tra tali organi di controllo, per il CNDCEC, non va ricompreso il collegio sindacale, il cui compenso è indicato nell’art. 2402 c.c., mentre quello del revisore legale e delle società di revisione legale dall’art. 10, commi 9 e 10 del DLgs. 39/2010.

Riguardo, infine, la gratuità della partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, nonché della titolarità di organi dei predetti enti, salvo rimborso spese e gettoni di presenza, il terzo documento del CNDCEC ritiene che la norma non comprenda l’organo di revisione e il collegio sindacale, in quanto costituiscono imprescindibili organi di controllo. Se il legislatore, del resto, avesse voluto considerarli nella previsione di gratuità, avrebbe richiamato esplicitamente i disposti normativi che ne stabiliscono i compensi. Senza contare che, per lo svolgimento dell’attività di sindaco o di revisore, vengono richiesti particolari requisiti di professionalità e capacità tecniche che non possono essere prestate imponendo un obbligo di “gratuità” delle suddette prestazioni.